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Ho subito un infortunio alla mano oltre 20 anni fa ed ora il medico mi dice che sono peggiorato. Ho chiesto se potevo fare domanda di aggravamento ma l'INAIL mi ha risposto che i termini di legge sono scaduti. Posso oppormi?
La risposta dell'INAIL è corretta. L'art. 83 del T.U. 1124/65 (ancora vigente) afferma che l'assicurato " ...entro dieci anni dalla data dell'infortunio... qualora le condizioni dell'assicurato... dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio... " l'art. 13, comma 4, del d.lgs. 23.2.2000 n. 38, riprende il medesimo concetto prevedendo che "entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio... l'assicurato stesso può chiedere all'istituto la liquidazione del capitale o della rendita". Il sistema di controllo dei postumi di un infortunio delineato dalle due norme sopracitate è chiaro: l'INAIL valuta le eventuali variazioni (positive e negative) dei postumi di un infortunio per un periodo di tempo di dieci anni; decorso questo periodo, l'istituto ritiene che i postumi debbono intendersi stabilizzati a nulla rilevando ogni successiva modifica.La legge ha introdotto una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche dell'infortunato, legata al decorso di un decennio. Questo principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di cassazione, la quale ha affermato che " ...il termine... stabilito dall'art. 83 t.u. 1124/65... opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni in pius o in melius delle condizioni fisiche del titolare".




Sono proprietario di un alloggio all’ultimo piano in un immobile senza ascensore ed in seguito ad una grave invalidità ho chiesto al condominio di installare un ascensore. Il condominio mi ha risposto di no. Posso contestare questa decisione?
La risposta al quesito necessita una premessa. Per meglio inquadrare la vertenza, va innanzi tutto detto che l'installazione di un ascensore in un edificio provato deve essere equiparata al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Un primo rilevante problema riguarda la fattibilità del progetto: trattandosi di un edificio sprovvisto di ascensore, probabilmente di risalente costruzione, è molto difficile che si possa realizzare senza sacrificare la proprietà altrui (per es. oscurando una finestra) o incidendo sulle parti comuni (per es. smussando un cornicione).Ciò detto, vi sono due possibilità: a) il soggetto infortunato installa a proprie spese l'ascensore, senza necessità di autorizzazione da parte del condominio a patto di rispettare il disposto dell'art. 1102 c.c. che prevede "... ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto ..."; b) la recente giurisprudenza di cassazione sul punto ha affermato che per l'installazione di un ascensore in un edificio in condominio occorre una maggioranza semplice e cioè, in seconda convocazione, un terzo. Per rispondere al quesito, una volta verificata la fattibilità del progetto, la via migliore da seguire sarà quella di proporre la questione all'ordine del giorno della prossima assemblea.




Come deve essere un condominio per avere le parti comuni accessibili?
Il D.M. 236/89 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, applicabile a nuove costruzioni e ristrutturazioni, definisce accessibilità la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. La L.13/89 prevede accorgimenti tecnici per l'installazione di meccanismi, servoscala compresi, per l'accesso ai piani superiori, idonei accessi a parti comuni di edifici e a singole unità immobiliari, almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi per il sollevamento e l'installazione, in immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini. In condomini privati devono quindi essere accessibili gli spazi esterni - almeno il percorso da viabilità pubblica sino all'accesso dell'edificio - e le parti comuni - ingresso, corridoi, ballatoi e vani scala, terminali degli impianti - e devono essere visitabili tutti gli alloggi; in condomini di edilizia residenziale pubblica devono essere accessibili gli spazi esterni, le parti comuni, almeno il 5% degli alloggi, eventuali alloggi di servizio e quota parte dei posti auto, e devono essere visitabili tutti gli altri alloggi. Con non più di tre livelli fuori terra si può derogare all'installazione di meccanismi di accesso ai piani superiori, purchè ne sia assicurata la possibilità in tempi successivi.




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